Il Decreto Legge “Milleproroghe” - tra le proroghe più rilevanti in materia ambientale - ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’obbligo di etichettatura ambientale imballaggi secondo le norme Uni, prevista dal D.Lgs.152/06.
Il D.L. suddetto - con l’art.15 comma 6 - ha sospeso l’applicazione del primo periodo dell’articolo 219, comma 5 del TUA (come modificato dal D.Lgs 116/2020) che disponeva: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”
La modifica che era entrata in vigore il 26 settembre 2020 prevedeva quindi l’obbligo dell’etichettatura ambientale degli imballaggi secondo le Nome Tecniche Uni applicabili, al fine di agevolare la raccolta, il riciclo e il recupero e informare il consumatore sulla corretta gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi usati.
Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art.219, ovvero: “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”. La proroga non ha quindi effetto sull’obbligo in capo al produttore di apporre su tutte le tipologie di imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica alfanumerica identificativa del materiale.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
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