Lo scorso 8 Marzo, considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, è stato emanato il nuovo Decreto del presidente del Consiglio 8 Marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n.6, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Con il provvedimento in esame viene meno il concetto di “Zona Rossa”, ma vengono individuate zone specifiche con misure più stringenti. La rimodulazione delle aree ritenute a maggiore rischio risulta la seguente: l’intera regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
Si riassumono di seguito alcuni punti di utilità per le attività commerciali e le imprese (per i dettagli e per il riferimento di legge completo si rimanda al decreto stesso, scaricabile al seguente link).
LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI
Viene imposta la limitazione degli spostamenti di persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori citati, nonché all’interno degli stessi. ECCEZIONI: motivi di salute, situazioni di necessità, comprovate esigenze lavorative.
È concesso il rientro nelle proprie zone di residenza.
Sul tema del lavoro si raccomanda ai Datori di lavoro di promuovere ed adottare (ove possibile) per il periodo di vigenza del Decreto l’attivazione di “smart working” e la fruizione da parte dei lavoratori di periodi di ferie di congedo ordinario, così come la riduzione dell’orario di lavoro.
AUTOCERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI
Le giustificazioni dei comprovati motivi di lavoro può essere documentata con qualsiasi mezzo e documento, anche solo con un auto-dichiarazione, da rendere alle forze dell’ordine in caso di eventuali controlli.
Sulle modalità relative alla documentazione da produrre/da presentare alle forze dell’ordine non sono ancora state date direttive specifiche, sulle quali si attendono maggiori precisazioni da parte della Regione Emilia Romagna,tuttavia si ritiene che il modulo autoprodotto debba riportare quantomeno i seguenti dati:
A titolo esemplificativo alleghiamo alla presente fac-simile di autocertificazione che può essere prodotta, riportante le indicazioni principali già elencate, completa di informativa privacy da allegare a ciascun modulo di volta in volta redatto. Il modulo in questione dovrà essere opportunamente compilato e dovranno essere modificati i dati evidenziati in giallo. Il modello in questione vuole essere una soluzione temporanea per la gestione degli spostamenti necessari, non escludiamo possibili modifiche e/o integrazioni future, sulla base di eventuali chiarimenti aggiuntivi in merito da parte degli Organismi competenti.
TRASPORTO MERCI
Ai mezzi di trasporto merci è consentita l’entrata e l’uscita dai territori interessati, in quanto rientrante nelle esigenze lavorative.
LIMITAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVE
Il Decreto rivolge limitazioni più pesanti agli esercizi commerciali, di ristorazione e somministrazione cibi/bevande.
ATTIVITA’ SOSPESE:
Chiusi cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati, musei e altri istituti e luoghi di cultura.
Sono sospese anche le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni incluse nei Lea), impianti sciistici, centri culturali, sociali e ricreativi.
ATTIVITA’ CON LIMITAZIONI:
I ristoranti e i bar devono restare aperti solamente nella fascia oraria compresa dalle 06:00 alle 18:00, durante la quale il gestore ha comunque l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
I negozi e le altre attività commerciali non citate possono restare aperte solo e soltanto se il gestore è in grado di garantire accessi contingentati, tali da evitare assembramenti di persone ed il rispetto della distanza di un metro.
Centri commerciali e mercati devono restare chiusi nelle giornate festive e prefestive, fermo restando il rispetto delle sopracitate condizioni nei giorni feriali di apertura.
In caso di violazione di quanto previsto dal Decreto citato gli organi di vigilanza potranno attivare la sospensione dell’attività.
A completamento delle informazioni fornite, riportiamo anche pubblicazione del Comune di Reggio Emilia: “#Coronavirus: domande frequenti (aggiornate all’8 marzo 2020 – ore 19:00)”, scaricabile al seguente link
La pubblicazione in questione riguarda le principali FAQ emerse in merito al nuovo decreto, le quali saranno aggiornate progressivamente sulla base delle interpretazioni e dettagli che le autorità disporranno in relazione alle singole disposizioni.
Infine, riportiamo anche riferimento della normativa di Protezione Civile OCDPC n. 646 dell’8 marzo 2020, recante “ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, scaricabile al seguente link
Come sempre invitiamo a restare aggiornati in merito al progredire della situazione e su eventuali provvedimenti aggiuntivi tramite i canali ufficiali, consultando il sito del Governo e del Ministero della Salute.