A tutti i Sigg. Clienti
Si ricorda che con il D.Lgs.116/2020 in vigore dal settembre 2020 e successiva Circolare MITE n.35259 del 12/04/2021, in caso di “attività ind.le/artigianale con capannone di produzione” o attività escluse da All.L-quinquies D.Lgs.152/06 è stato chiarito che:
Ciò comporta che i rifiuti prodotti dalle aree produttive e/o dai magazzini a queste funzionali, compresi gli imballaggi in carta/cartone /plastica etc., dovranno essere gestiti solamente come rifiuti speciali e non più come rifiuti urbani (ovvero con cassonetti gestiti dal gestore pubblico e senza emissione di formulari).
Al gestore pubblico potranno essere conferiti solamente i rifiuti urbani provenienti da mense, uffici e magazzini funzionali a questi ultimi.
La gestione dei rifiuti sopra descritta, permette di sottrarre dal calcolo della TARI le aree produttive generanti rifiuti speciali (si consiglia di consultare il proprio regolamento comunale in merito).
Le sanzioni previste sono riconducibili sia a quelle della non corretta gestione dei rifiuti e in particolare alla gestione illecita di rifiuti, come previsto dall’art.256 D.Lgs. 152/2006, sia a quelle riconducibili a infedele dichiarazioni (l’entità di quest’ultime è stabilita dalla delibera comunale annuale per l’applicazione della Tari).
Lo Studio Rivi offre consulenza e supporto nella valutazione della corretta determinazione dell’importo relativo alla Tassa sui Rifiuti (TARI) ai senti del T.U.A. (D.Lgs. 152/2006), dell’art. n.639 comma 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 e del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Comunale.
In particolare le nostre attività prevedono:
Lo Studio è inoltre a disposizione per effettuare sopralluoghi presso le sedi dei propri clienti al fine di verificare gli adempimenti ambientali cui sono soggetti, la corretta gestione e classificazione dei rifiuti e della documentazione ambientale in conformità con il T.U.A. e con il D.Lgs 116/2020.
Referente:
Dott.ssa Erika Pasquali- pasquali.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23