Considerata l’evolversi della situazione epidemiologica, le vigenti misure per il contenimento e il contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid-19 sono state integrate.
Con l'emanazione del Decreto n. 221 del 24 Dicembre 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 Marzo 2022.
A partire dal 1 Febbraio 2022, inoltre, la durata della validità della Certificazione Verde, ottenuta tramite completamento del ciclo vaccinale primario o somministrazione della dose di richiamo o a seguito di guarigione dal virus Covid-19, sarà ridotta da 9 a 6 mesi.
Il Decreto sopra citato e il successivo Decreto Legge n. 229 del 30 Dicembre 2021 hanno anche introdotto nuove misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, riguardanti principalmente l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19.
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, le nuove disposizioni di legge stabiliscono che:
1. L'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o FFP2) all'aperto è esteso anche in zona bianca fino al 31 Gennaio 2022;
2. E' obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 per assistere a spettacoli aperti al pubblico, al chiuso e all'aperto, in cinema, teatri, nonché per eventi sportivi. In tali attività è altresì vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso, fino alla fine dello stato di emergenza;
3. E' necessario indossare mascherine di tipo FFP2 anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto, quali autobus, treni, navi, ecc.
Per quanto riguarda invece l’impiego delle certificazioni verdi Covid-19, entrano in vigore le seguenti disposizioni:
1. E' necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato per consumare cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, fino alla fine dello stato di emergenza;
2. A decorrere dal 30 Dicembre 2021 fino alla fine dello stato di emergenza, l'accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo oppure ai soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario o guariti se in possesso di un certificato che attesti l'esito negativo del test antigenico o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti.
Inoltre, a partire dal 10 Gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del Green Pass rafforzato l'accesso ai seguenti servizi e attività:
1. Servizi di ristorazione all’aperto;
2. Alberghi e altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
3. Eventi e competizioni sportive, anche in zona bianca, con la riduzione della massima capienza consentita;
4. Musei, altri istituti e luoghi della culture e mostre;
5. Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere sia al chiuso che all’aperto, nonché gli spazi adibiti a spogliatoi e docce;
6. Sagre, fiere, convegni e congressi;
7. Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sia al chiuso che all’aperto;
8. Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
9. Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
10. Concorsi pubblici, se svolti in presenza;
11. Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici.
Infine, sono sospese fino al 31 Gennaio 2022 le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilabili.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Valentina Bertani - bertani.v@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
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