Le recenti disposizioni normative per arginare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, non forniscono indicazioni puntuali per una corretta gestione dei DPI (quali mascherine, guanti, indumenti protettivi, etc.) utilizzati negli ambienti di lavoro per la tutela da COVID-19, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate. Lo smaltimento dei DPI in questione, varia a seconda che nell’ambiente di lavoro siano stati o meno registrati casi di lavoratori affetti dal COVID-19.
I DPI, prodotti in luoghi di lavoro dove si sono evidenziati casi di persone affette da COVID-19, devono essere smaltiti dopo l’utilizzo come materiale potenzialmente infetto, come precisato dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020, anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie, ma anche solo dagli addetti alla pulizia dei locali potenzialmente contaminati. Inoltre, in questo caso, dovranno essere rispettate le disposizioni riportate all’art.8 del D.P.R del 15 luglio 2003, n.254, relative al deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
I DPI, utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19 e prodotti in luoghi di lavoro dove non si sono evidenziati casi di lavoratori affetti dal COVID-19, possono essere assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, come precisato dall’OPGR della Regione Emilia-Romagna n.57 del 03/04/2020. Inoltre l’indicazione dell’ISS nella pubblicazione “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2” (aggiornata al 31 marzo 2020) per i rifiuti urbani indifferenziati è di utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) per evitare la rottura degli stessi.
Tuttavia, vista la difficoltà nel verificare con certezza se i lavoratori siano o meno affetti da COVID-19, è auspicabile - in questo periodo di emergenza nazionale - applicare misure più cautelative.
Pertanto qualora il datore di lavoro volesse adottare modalità di gestione più prudenziali, i DPI usati dovranno essere gestiti secondo quanto disciplinato dal D.P.R del 15 luglio 2003, n.254, art.15, ovvero come rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (ai quali attribuire il codice EER 18.01.03*) e dovranno essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (ad es. con apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo», il simbolo del rischio biologico, con caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli altri rifiuti).
In aggiunta si riporta quanto precisato dall’OPGR n. 57 del 03/04/2020 dell’Emilia-Romagna in merito alle norme del deposito temporaneo:
in deroga al punto 2, lettera bb), comma 1 dell’art. 183 del D.Lgs. n.152/06 e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, sia consentito il “deposito temporaneo” di rifiuti fino ad un quantitativo massimo di 60 m3 , di cui non più di 20 m3 di rifiuti pericolosi. Il termine di durata del deposito temporaneo, anche laddove il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, non può superare i 18 mesi
Di seguito il flow-chart, per la corretta gestione dello smaltimento dei DPI utilizzati in questa fase di emergenza nazionale.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.