ECHA (European Chemicals Agency) il giorno 17/01/2023, ha fornito un nuovo aggiornamento della lista delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate ad essere incluse in autorizzazione (All. XIV), la cosiddetta Candidate List.
Sono state inserite 9 nuove sostanze definite come cancerogene, tossiche per la riproduzione e/o bioaccumulabili.
Queste sostanze possono essere utilizzate all’interno di ritardanti di fiamma, di vernici e rivestimenti, in inchiostri e toner, in plastificanti e nel processo di produzione di cellulosa e carta.
Si ricorda che ai sensi del regolamento REACH, le aziende possono avere obblighi legali quando la loro sostanza è inclusa - da sola, in miscele o in articoli – nell’elenco delle sostanze candidate.
I fornitori di articoli contenenti una sostanza dell'elenco dei candidati superiore a una concentrazione dello 0,1% peso/peso devono fornire ai propri clienti e consumatori informazioni sufficienti per poterli utilizzare in sicurezza. I consumatori hanno il diritto di chiedere ai fornitori se i prodotti che acquistano contengono sostanze estremamente problematiche.
Ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, le aziende che producono e forniscono articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p devono effettuare la notifica alla Banca dati SCIP sul portale dell’ECHA.
Si rimanda al link dell’ECHA per la consultazione completa della Candidate list, con le 233 sostanze.
Decreto Legislativo n. 102/2020 entrato in vigore il 28 agosto 2020 che introduce nuovi obblighi a carico dei gestori degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Si coglie l’occasione per ricordare che, a seguito dell’aggiornamento della Candidate List avvenuto in data 17/01/2023, le Ditte in possesso di un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dovranno controllare che tutte le sostanze utilizzate nei cicli che danno origine ad emissioni non contengano le sostanze pericolose citate nel D.Lgs 102/2020:
Nel caso in cui siano utilizzate le sostanze sopra citate, il gestore dovrà agire in uno dei seguenti modi:
1. sostituire i prodotti contenenti le sostanze pericolose con prodotti che non le contengono;
2. se non è possibile la sostituzione, modificare la propria autorizzazione alle emissioni:
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referenti:
Dott.ssa Erika Pasquali – pasquali.e@rivisrl.it
Dott.ssa Giulia Fornaciari – fornaciari.g@rivisrl.it
Dott.ssa Valentina Bertani – bertani.v@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23