10 Aprile 2019
DPR 146/2018: ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE NORME SUI GAS FLUORURATI
Sulla GU S.G. n.7 del 09/01/2019 è stato pubblicato il D.P.R. n.146 del 2018 che ha modificato le modalità operative delle aziende che commercializzano, installano, eseguono manutenzione o che detengono attrezzature ed impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra (ad es. frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, sistemi di protezione antincendio).
Il Decreto citato - recante attuazione del regolamento (UE) n.517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra - e che è entrato in vigore il 24 gennaio 2019 contiene tra le altre le seguenti disposizioni:
- abroga l’articolo 16, comma 1 del vecchio D.P.R. n.43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di conservazione dei registri esistenti sino alla trasmissione per via telematica, di cui al punto successivo. La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa.
- a partire dal 25 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n.146/2018 (24/01/2019), l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni relative agli interventi effettuati sulle apparecchiature (di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018);
- i detentori delle apparecchiature interessate:
- non devono più effettuare la dichiarazione F-GAS annuale ad ISPRA;
- non sono più obbligati alla tenuta di un registro di apparecchiatura, ma a conservare quello eventualmente esistente;
- sono tenuti alla etichettatura dell’apparecchiatura seguendo le indicazioni contenute nei Regg. UE 517/2018 e UE 2068/2015 (ad es. etichette chiaramente leggibili, indelebili, in lingua italiana, con indicazione dell’f-gas contenuto e secondo un formato standard).
Si consiglia i detentori delle apparecchiature di farsi rilasciare la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del manutentore che interviene sulle stesse.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Per ogni informazione:
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23