Il D.P.C.M., firmato dal Presidente del Consiglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dispone una serie di misure con effetto dal 04 maggio al 17 maggio 2020 e descrive ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, con il quale si dà il via alla cosiddetta fase 2.
Il Decreto prevede, ad esempio, la riapertura delle imprese di costruzioni, industrie manifatturiere, estrattiva, automobilistica, tessile e del vetro.
Per le attività professionali, inoltre, si raccomanda sempre il ricorso allo smart working ove possibile e l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio. Nei casi in cui non si possa rispettare la distanza di un metro, il Decreto stabilisce l'adozione di strumenti di protezione individuale.
Per le attività produttive sospese è ammesso l'accesso ai locali di dipendenti o terzi delegati con funzioni di vigilanza, manutenzione, sanificazione e la spedizione di giacenze o la ricezione di forniture, il tutto previa comunicazione al Prefetto.
In particolare, il D.P.C.M. si compone di:
Inoltre, all’interno dello stesso D.P.C.M. vengono allegati i Protocolli Condivisi da adottare nelle attività produttive, nei cantieri edili e nel settore del trasporto e della logistica.
Riportiamo di seguito stralcio dei due Protocolli condivisi relativamente ai Cantieri Edili e Trasporto e Logistica.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI EDILI DEL 24.04.2020:
E’ stato siglato, tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed i rappresentanti di ANCI, UPI, Anas, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL, il nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri.
Il documento condiviso con le associazioni di categoria e le parti sociali integra i contenuti del precedente Protocollo, adottato nel mese di marzo, definendo nuove misure in vista della progressiva riapertura nei cantieri e contiene le linee guida finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure di contenimento Covid-19, seguendo la logica della precauzione e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.
Il documento illustra dettagliatamente tutto quello che occorre per garantire la sicurezza in un cantiere, come ad esempio:
• attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
• sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
• incentivare le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti;
• rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento;
• articolazione del lavoro ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro, con flessibilità di orari;
• evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico.
Le imprese edili, pertanto, adottano tale Protocollo di regolamentazione all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e applicano le misure di precauzione elencate nel documento per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro nell’ambito della pandemia da Covid-19.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSSIONE DEL COVID-19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA:
Nel protocollo siglato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali, sono state stabilite le regole per il contenimento della diffusione del Covid-19, per la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori nei settori del trasporto e della logistica.
Ogni settore nell’ambito trasportistico e della logistica, comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del trasporto aereo, ferroviario, marittimo e portuale, autotrasporti merci e trasporto locale è chiamato ad applicare le norme che riguardano i lavoratori e i passeggeri, gli ambienti di lavoro, le stazioni e i terminal, e i mezzi di trasporto.
Riportiamo di seguito alcuni degli adempimenti comuni per tutti i settori, indicati all’interno del Protocollo, che dovranno essere adottati:
• DISTANZA INTERPERSONALE di un metro per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico.
• UTILIZZO DEI DISPOSITIVI di protezione individuale nel caso non sia possibile mantenere la distanza di un metro tra i lavoratori e con i viaggiatori. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione.
• INFORMAZIONE sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti.
• SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE dei locali di lavoro, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro appropriate e frequenti.
• INSTALLAZIONE di dispenser di gel idroalcolico ad uso dei passeggeri, ove possibile.
• VENDITA CONTINGENTATA dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.
• COMUNICAZIONE a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza.
• DIVIETO DI TRASFERTA ad eccezione delle attività che richiedono necessariamente tale modalità.
In particolare:
• SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI: se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono restare a bordo dei propri mezzi, se sprovvisti di guanti e mascherine. In tutte le situazioni in cui si renda necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, anche in ambienti all’aperto, è necessario l’uso delle mascherine.
• STAZIONI FERROVIARIE: è obbligo dare alla clientela tutte le informazioni sulle misure di prevenzione adottate e sui percorsi da seguire all’interno delle stazioni. Per il personale è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il divieto di ogni contatto ravvicinato con i clienti, il monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta. Inoltre sono imposte restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e la sospensione fino al 3 aprile del servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.
• CONSEGNE A DOMICILIO E RIDERS: le consegne a domicilio di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, si rende necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.
• TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE: sui veicoli Taxi e a noleggio il posto del passeggero vicino al conducente va lasciato libero. Sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati più di due passeggeri. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.
Per maggiori informazioni, si riportano i seguenti link:
Protocollo Condiviso cantieri edili
Protocollo Condiviso per i settori del Trasporto e della Logistica