A decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3, co. 3-bis D.L. 244/2016 convertito con modificazioni dalla L. 19/2017) tutti i Datori di Lavoro, compresi i Datori di Lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione, hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall’art. 21 del D.Lgs. 151/2015), i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di ALMENO un giorno, escluso quello dell'evento**.
Al fine di adempiere al nuovo obbligo di legge l’INAIL rende disponibile ai Datori di Lavoro il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati.
Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’INAIL - alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale dell’INAIL, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento.
Per chiarezza: la COMUNICAZIONE assolve ad un fine statistico-informativo, la DENUNCIA a quello assicurativo. Infatti, solo gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno quattro giorni sono indennizzati dall'INAIL. Gli altri, definiti “lievi”, si chiede siano comunicati per consentire la raccolta di dati e informazioni nel SINP - Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione.
Come?
Entro due giorni da quando ha avuto notizia dell'infortunio (come per la denuncia) il Datore di Lavoro deve inviare, compilato in via telematica, il modello “Comunicazione d’infortunio ai fini statistico informativi”.
Nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni, i datori di lavoro hanno l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/Comunicazione di infortunio”. Per semplificare tale adempimento, è possibile, dal menu dell’applicativo “Comunicazione di infortunio”, accedere alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/Comunicazione di infortunio”.
Per ogni informazione:
Referenti:
Dott.ssa Fabiola Ciffolillo - ciffolillo.f@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax 0522/36.66.23