A tutti i Sigg. Clienti
Si informa che con Decreto 22 settembre 2020 n.188: “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152” (GU n.33 del 09.02.2021) che entra in vigore il 24/02/2021 vengono stabiliti i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del TUA (D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).
Ai fini dell’art.1 del Decreto 188/2020, all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1, utilizzabili per gli scopi specifici elencati nell’allegato 2 del Decreto in parola.
Il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (art.3, comma 1 del decreto), è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’allegato 3 e inviata, con una delle modalità di cui all’articolo 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell’amministrazione digitale), all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, l’art.5 al comma 3 prevede che il produttore conservi per un anno presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati, prelevato secondo quanto previsto all’allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.
Infine l’art.6 del Decreto al comma 1 prevede che il produttore di carta e cartone recuperati applichi un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo:
a) di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
b) del piano di campionamento.
Le norme transitorie (art.7 c.1 del Decreto) prevedono che ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto quindi entro il 23 agosto 2021, presenti all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art.216 del D.Lgs.152/06 (autorizzazione cd. semplificata), indicando la corrispondente tipologia di cui all’allegato 1, suballegato 1, e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell’allegato 4 del DM 05 febbraio 1998, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II (Aut. AIA) ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV del D.Lgs.152/06 (autorizzazione cd. ordinaria).
Nelle more dell’adeguamento di cui sopra (art.7 comma 1), i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all’articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3, attestati mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 5 del Decreto.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23