Si informa che con la Circolare del Comitato Nazionale del 30 dicembre 2021, n.16 sono state disposte ulteriori proroghe per gli iscritti all’Albo in conseguenza alla proroga dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Trattasi infatti della modifica dell’art.103, comma 2, della L.27/2020 di conversione del D.L. n.18/2020 ad opera dell’art.3-bis, L. 159/2020 di conversione del D.L. n.125/2020.
La disposizione - di portata generale - prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato con il decreto-legge- 24 dicembre 2021 n.221, sino al 31 marzo 2022. Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali l’impresa deve:
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Sara Carboni - carboni.s@rivisrl.it
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