Si informa che con la Circolare del Comitato Nazionale dell’11 febbraio 2021, n.3 sono state disposte ulteriori proroghe per gli iscritti all’Albo in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Trattasi infatti della modifica dell’art.103, comma 2, della L.27/2020 di conversione del D.L. n.18/2020 ad opera dell’art.3-bis, L. 159/2020 di conversione del D.L. n.125/2020.
La disposizione - di portata generale - prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 sino al 30 aprile 2021. Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali l’impresa deve:
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
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