Si informa che il 21/12/2022 è stata emanata una NOTA ESPLICATIVA SUI CASI DI NON OBBLIGATORIETÀ della nomina del consulente ADR per la figura dello SPEDITORE DI MERCI PERICOLOSE.
L’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese che PER OGNI UNITÀ DI TRASPORTO NON SUPERINO I LIMITI DEFINITI AI PUNTI 1.1.3.6 E 1.7.1.4, COME PURE AI CAPITOLI 3.3, 3.4, 3.5 (PUNTO 1.8.3.2, LETTERA A).
Il termine entro cui sarà esaurito il periodo di deroga (introdotto dall’ADR 2019 e confermato con ADR 2021) per la nomina del CONSULENTE ADR per le ditte la cui attività comprende la spedizione di merci pericolose soggette a normativa ADR su strada, resta sempre il 31/12/2022.
Tale obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti (detto anche consulente ADR), in funzione della definizione di SPEDITORE, si applica alle seguenti figure:
Invitiamo tutti i Sigg. Clienti a verificare la propria posizione in merito a quanto sopra riportato, ovvero a verificare se l’impresa si configura nella figura di speditore di merci/ rifiuti pericolosi ai fini dell’ADR.
Dati necessari per una verifica iniziale:
Lo Studio resta a disposizione per verificare l’applicabilità di quanto sopra riportato alla Vostra impresa e per procedere con l’eventuale nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti (consulente ADR).
Referenti:
Ing. Sara Carboni - carboni.s@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23