Si informa che al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (che modifica la direttiva 94/62/CE) per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il Legislatore italiano con l'art.9-bis del DL n.91/2017 (come convertito dalla L.123/2017) ha previsto:
il divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero (art.226-bis del D.Lgs.152/06), ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto“ (art.218 dd-quater D.Lgs.152/06), nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle caratteristiche normate dal decreto (ovverossia, in sintesi, borse di plastica riutilizzabili con spessore della parete superiore a 60 micron contenenti una percentuale di plastica riciclata, utilizzate per il trasporto in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari);
Ulteriori chiarimenti in merito al provvedimento sopra citato, sono riportati alla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare Prot.0000130.04-01-2018.
Le borse di plastica in materiale ultraleggero, nonché quelle ammesse di cui al punto 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.
Si sottolinea che il provvedimento in esame:
• non interessa esclusivamente i supermercati relativamente ai prodotti “da pesare”, ma in generale tutti gli esercizi commerciali che utilizzano le borse/sacchetti in oggetto;
• non interessa le borse/sacchetti/buste in carta, in tessuti di fibre naturali, in poliammide o in materiali diversi dai polimeri (ovverossia materie plastiche);
• prevede che il regime sanzionatorio attenga sia il mancato rispetto del divieto e della riduzione alla commercializzazione, nonché della cessione a titolo gratuito delle borse/sacchetti in oggetto;
• tende alla progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, diverse da quelle biodegradabili e compostabili, che abbiano una percentuale determinata di plastica riciclata. Dal 1° gennaio 2018 potranno essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%, che sarà aumentato prima al 50% e poi 60% a partire, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021.
Chi non rispetta quanto previsto dalle nuove norme: sia il divieto che la riduzione alla commercializzazione di cui sopra, nonché la cessione a titolo gratuito delle borse di plastica rischia di incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. All'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.
Si riportano, in sintesi, ulteriori precisazioni sul nuovo provvedimento:
• la norma sulle borse in materiale ultraleggero si applica esclusivamente alle borse (non i fogli sottili depositati sugli insaccati, neppure sulle vaschette rigide), di plastica (non ad es. di carta oleata), a parete sottile con spessore inferiore ai 15 micron (non la plastica più grossolana della mozzarella o la plastica forata del pane), usata a scopo igienico (non i sacchetti per trasportare il prodotto) sui soli alimenti (non farmaci o altri beni) sfusi (non i prodotti confezionati). Tutti gli altri sacchetti a fini igienici a diretto contatto con gli alimenti costituiti da plastica più spessa o da altro materiale non sono interessati da alcun obbligo della nuova legge: possono essere di plastica non biodegradabile e possono essere ceduti a titolo gratuito;
• sono esclusi dalle norme sui sacchetti biodegradabili gli imballaggi di polietilene ad alta densità per alimenti di spessore pari a 18 micron, gli imballaggi per alimenti di polietilene a bassa densità con spessore pari a 35 micron (ad es. per la mozzarella), gli imballaggi di polipropilene microforato per il confezionamento del pane con spessore 20 o 30 micron, e comunque con spessore superiore ai 15 micron, che è la soglia stabilita dalla legge. Sono tutti imballaggi che rientrano tra le «borse fornite a fini di igiene o fornite come imballaggio primario», cioè non «sacchetti di plastica» per il trasporto, e sono superiori ai 15 micron;
• relativamente ai sacchetti di grosso spessore riutilizzabili (ovverossia, in sintesi, borse di plastica riutilizzabili con spessore della parete superiore a 60 micron contenenti una percentuale di plastica riciclata, utilizzate per il trasporto in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari, di cui all’art.226-bis del D.Lgs.152/06) la circolare ministeriale (Prot.0000130.04-01-2018) chiarisce che vanno pagati sempre e comunque i sacchetti dati al cliente per l’asporto delle merci acquistate (siano esse generi alimentari oppure altre tipologie di merci, ad es. abiti) e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite;
• i sacchetti utilizzati per l’igiene e la protezione a diretto contatto con il cibo (non per il trasporto delle merci dal negozio) possono essere riutilizzati, ad esempio per raccogliere i rifiuti organici da destinare al compostaggio. È invece vietato il riutilizzo per lo stesso fine per cui sono stati prodotti e venduti, cioè contenere alimenti sfusi a contatto diretto: ciò significa che per l’igiene degli alimenti che vengono a contatto con l’imballaggio, questo deve essere vergine. Il consumatore potrà portare i sacchetti dal proprio domicilio al rivenditore, a patto che siano monouso e idonei per gli alimenti, e il titolare dell’esercizio commerciale avrà la facoltà di verificare l'idoneità dei sacchetti monouso introdotti;
• con il nuovo provvedimento non viene operata alcuna distinzione tra commercio all’ingrosso o al dettaglio e alle relative borse/sacchetti per le merci impiegate nella commercializzazione;
• si segnala la necessità di provvedere ad adeguare il registratore di cassa in quanto l’importo del corrispettivo della cessione della borsa/sacchetto deve risultare distintamente sullo scontrino.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Per ogni informazione:
Referente:
Dott.ssa Erika montanari - montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23