Si evidenzia che, con la Legge n. 167/2017 del 20/11/2017 Art. 15, è stato introdotto un nuovo illecito amministrativo per chiunque violi le disposizioni in materia di pubblicità e trasmissione di informazioni sulle sostanze pericolose. In particolare, queste riguardano la loro classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio, come previsti dall’Art. 48 del Regolamento (CE) n. 1272/2008, più conosciuto come Regolamento CLP. La nuova disposizione di legge ha introdotto, con decorrenza dal 12 dicembre 2017, l’Art. 10-bis del D. Lgs. 186/2011, il quale dispone le sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni in materia di pubblicità delle sostanze pericolose, da 10.000 a 60.000 €, salvo che il fatto costituisca reato penale. Nello specifico, la pubblicità deve menzionare le classi o le categorie di pericolo per tutte le sostanze classificate come pericolose o per le miscele contenenti una sostanza classificata come pericolosa; questa deve permettere di concludere qualsiasi contratto di acquisto senza che venga necessariamente visionata l’etichetta, nella quale sono rappresentati i pittogrammi di pericolo. Si ricorda che i responsabili della classificazione e della successiva etichettatura di una sostanza sono i fornitori che immettono sul mercato la sostanza pericolosa, anche come componente di una miscela. Tutti i membri della catena di approvvigionamento delle sostanze devono al contempo partecipare alla diffusione delle informazioni inerenti le sostanze.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e per verificare la vostra posizione in merito.
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