
L’ordinanza sul rischio da calore riguarda, in particolare, le attività svolte in condizioni di esposizione prolungata al sole nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave, nei piazzali della logistica destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci (con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti) e nelle attività di consegna merci tramite mezzi a pedalata, anche assistita.
Quando scatta il divieto:
Nei giorni e nelle aree in cui il sistema Worklimate segnala un livello di rischio “ALTO” per “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12:00, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00. La verifica deve essere effettuata sulla mappa calore Worklimate per attività al sole.
Per i cantieri edili e affini l’ordinanza prevede inoltre, nei giorni con rischio “ALTO”, la possibilità di anticipare o posticipare di un’ora le lavorazioni all’aperto, anche in deroga ai regolamenti comunali sulle attività rumorose temporanee, salvo diversa disciplina comunale e con le esclusioni previste per alcuni territori turistici a vocazione marittima.
Cosa devono fare le aziende:
Il divieto regionale non sostituisce la valutazione aziendale del rischio: il datore di lavoro resta tenuto a valutare il rischio microclimatico e da radiazione solare, individuando misure organizzative, tecniche e procedurali adeguate alla specifica attività svolta.
In via operativa, si raccomanda di:
Le disposizioni si applicano ad ognmi lavoratrice e lavoratore non rilevando differenze di ruoli inquadramento e applicazione contrattuale.
Per le attività di consegna merci tramite mezzi a pedalata, anche assistita, la parte organizzatrice deve considerare il rischio calore nei parametri di calcolo dei tempi di consegna e delle distanze massime di percorrenza, senza conseguenze negative per gli operatori. Per le attività connesse a servizi pubblici essenziali, pubblica utilità o pronto intervento, devono comunque essere adottate misure organizzative idonee a garantire la tutela dei lavoratori.
Adempimenti e responsabilità:
Le aziende interessate dovrebbero verificare la coerenza di DVR, POS, procedure operative e pianificazione delle attività con le nuove disposizioni regionali, aggiornando le misure di prevenzione ove necessario. La mancata osservanza dell’ordinanza può comportare le sanzioni previste dall’art. 650 c.p. oppure quelle previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, se il fatto integra violazioni più gravi.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina informativa della Regione Emilia-Romagna sull’emergenza caldo.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referenti:
Tecnici Sicurezza – info@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23