Le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono che un congruo numero di lavoratori svolga, previa adeguata formazione, “l’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo immediato”.
Al riguardo, considerati i programmi dei corsi di formazione per gli addetti nelle aziende a rischio di incendio elevato individuati con il d.M. 10 marzo 1998, e in analogia all’articolo 6 del d.M. 6 agosto 2014 (concernente disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal servizio nazionale dei vigili del fuoco… ), nonché i programmi di formazione iniziale e di addestramento periodico dei Vigili del Fuoco permanenti e volontari e tenuto conto della specifica qualificazione di tale personale, questi potranno richiedere il rilascio dell’attestazione di idoneità per l’attività a rischio elevato, con le seguenti modalità:
- VIGILI DEL FUOCO CESSATI DAL SERVIZIO: prestare domanda ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco nel cui ambito territoriale di competenza è stato svolto l’ultimo periodo di servizio, Il personale deve aver superato il corso di formazione iniziale previsto per l’accesso alla qualificazione iniziale dei ruoli operativi.
- VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI: prestare domanda ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco presso cui si è iscritti, il personale deve aver superato il corso di addestramento iniziale, essere iscritti negli elenchi di cui all’articolo 6 del d.lgs n. 139/2006, per il personale “discontinuo” aver compiuto almeno un periodo di richiamo in servizio nell’ultimo quinquennio, per il personale volontario che presta servizio presso i distaccamenti volontari, aver effettuato non meno di 10 interventi o, in alternativa, non meno di 10 turni di servizio nell’ultimo quinquennio.
Rimane in capo al Datore di Lavoro l’obbligo di informazione sulle specifiche procedure di emergenza adottate nell’attività lavorativa nonché l’obbligo di aggiornamento periodico dei lavoratori incaricati “dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo immediato”, così come previsto dall’articolo 37 c.9 del d.lgs n. 81/2008.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Per ogni informazione:
Referenti:
Dott.ssa Fabiola Ciffolillo - ciffolillo.f@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax 0522/36.66.23