
Per i soggetti iscritti al portale RENTRI, si ricorda che i registri di carico e scarico in formato digitale sono soggetti a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l’autenticità e l’integrità dei dati contenuti.
Il registro digitale deve essere trasferito al sistema di conservazione almeno 1 volta l’anno dalla prima registrazione annotata; resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento.
Si specifica che i formulari, relativi ai rifiuti pericolosi, devono essere trasferiti in conservazione a partire dal 13/02/2026, quando essi diventeranno in formato digitale.
La durata della conservazione digitale per entrambi i documenti ambientali è pari a 3 anni.
Si ricorda che in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo, l’operatore deve garantire la possibilità di dimostrare la conservazione dei documenti.
La mancata conservazione dei registri per il periodo obbligatorio, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, comporta, ai sensi dell’art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.500,00 per i rifiuti non pericolosi e per i rifiuti pericolosi.
Lo Studio rimane a disposizione delle Imprese per ulteriori chiarimenti.
Referenti:
Tecnico Ambiente Greta Simonazzi – simonazzi.g@rivisrl.it
Dott.ssa Sara Bisagni – bisagni.s@rivisrl.it
Dott.ssa Maria Chiara Giannotti – giannotti.m@rivisrl.it
Dott.ssa Debora Prince – prince.d@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23