Con l’approvazione della Legge di Bilancio, il Senato ha introdotto una modifica rilevante al perimetro del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), chiarendo in modo definitivo i soggetti obbligati all’iscrizione ed escludendo diverse categorie di operatori, in particolare i liberi professionisti che non esercitano l’attività in forma di impresa.
La disposizione prevede una modifica all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale), nello specifico si esclude dall’obbligo di iscrizione:
La modifica normativa chiarisce definitivamente la posizione di numerose attività professionali, tra cui:
I soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI continueranno ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei rifiuti secondo le modalità già previste dalla normativa vigente, inclusa la tenuta, sottoscrizione e conservazione dei formulari in formato cartaceo.
Restano invece confermati gli obblighi e le relative scadenze RENTRI per le attività svolte in forma d’impresa; si ricorda, in particolare, la scadenza del 13 febbraio 2026 per l’iscrizione all’ultimo scaglione dei soggetti obbligati al RENTRI.
Lo Studio rimane a disposizione delle Imprese per ulteriori chiarimenti.
Referenti:
Tecnico Ambiente Greta Simonazzi – simonazzi.g@rivisrl.it
Dott.ssa Erika Pasquali – pasquali.e@rivisrl.it
Dott.ssa Giulia Fornaciari – fornaciari.g@rivisrl.it
Dott.ssa Debora Prince – prince.d@rivisrl.it
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