Si ricorda che il Capo V del Titolo VIII del Decreto Legislativo 81/2008, tratta della protezione dei lavoratori dai rischi fisici associati all’esposizione alle Radiazioni Ottiche di origine Artificiale (ROA).
L'art. 216 (Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi) prescrive che, nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro debba valutare e, quando necessario, misurare e/o calcolare i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.
Ai fini della valutazione del rischio, occorre innanzitutto verificare se le sorgenti sono:
• “giustificabili” cioè intrinsecamente sicure e quindi nelle abituali condizioni di impiego "innocue"
• “non giustificabili” e quindi possono rappresentare un rischio per la salute dei soggetti esposti.
Le sorgenti giustificabili sono tutte le sorgenti che non comportano rischi per la salute, tra di esse rientrano ad esempio l’illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa. Sorgenti analoghe, nelle corrette condizioni di impiego, si possono “giustificare".
Di seguito si riportano alcuni esempi (elenco non esaustivo) di sorgenti non giustificabili, per le quali invece occorre approfondire la valutazione del rischio:
• laser di categoria 1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione) o nelle classi 3A, 3B e 4 nella vecchia classificazione;
• saldatura elettrica ad arco;
• utilizzo di plasma per il taglio e la saldatura;
• lampade germicide;
• sistemi LED per fototerapia;
• lampade abbronzanti;
• lampade ad alogenuri metallici;
• corpi incandescenti (metalli o vetro liquido);
• apparecchi con sorgenti IPL per uso medico o estetico.
Lo studio potrà proporre quanto eventualmente necessario in base alle caratteristiche della Vostra realtà lavorativa.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Per ogni informazione:
Referenti:
Dott.ssa Lucia Calzolari - calzolari.l@rivisrl.it
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