Si segnala che è stato pubblicato sulla G.U. n.157 del 07 luglio 2016 il decreto ministeriale 31 maggio 2016, n.121 "Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49”, che entra in vigore il 22 luglio 2016.
Trattasi di decreto in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 che disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito da parte dei distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di tipo equivalente (criterio di ritiro dell’uno contro zero).
Il presente decreto si applica nei confronti dei distributori nei seguenti casi:
a) Distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 m2, obbligati ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’1 contro 0;
b) Distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 m2 che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’1 contro 0;
c) Distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’1 contro 0.
Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici diversi da quelli di piccolissime dimensioni restano disciplinati dal D.Lgs. 49/2014 (ai sensi art.11) e dal D.M. 65/2010.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i RAEE professionali. I distributori, come sopra individuati, possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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Referenti:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
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