15 Settembre 2025

NUOVA CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA DEL PIOMBO ED IMPLICAZIONI ADR

A tutti i Sigg. Clienti

 

Per effetto del Regolamento delegato (UE) 2024/197 di modifica del Regolamento CE 1272/2008 sulla classificazione e l’etichettatura di determinate sostanze (CLP), a partire dal 1° settembre 2025 è in vigore una nuova classificazione armonizzata per il Piombo (Pb).

A seguito di tale modifica saranno classificati come PERICOLOSI PER L’AMBIENTE i composti (miscele, leghe metalliche) che contengono:

  • Piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm) ≥ 0,025%;
  • Piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm) ≥ 0,25%.

L’adeguamento normativo coinvolge sia le “merci” propriamente dette che i “rifiuti” (esempi di materiali rientranti: torniture, bave di stampaggi, spezzoni o cascami di barra, billette di ottone, pani di ottone, fanghi di lavorazione contenenti piombo, etc.).

I settori lavorativi maggiormente interessati dalla modifica sono quelli relativi alla produzione/utilizzo/commercializzazione di piombo e leghe metalliche così come quelli riferiti al recupero dei rottami metallici (rifiuti).

Tutte le aziende coinvolte nella filiera del trasporto su strada (speditori, imballatori, caricatori, trasportatori, scaricatori, destinatari), così come i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle del piombo e relative miscele dovranno tener conto della nuova classificazione armonizzata.

Relativamente al trasporto su strada i composti contenenti piombo potranno rientrare in regime ADR con classificazione da attribuire a “UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE SOLIDA, N.A.S., 9, III”.

Ciò comporterà il rispetto dei relativi oneri previsti dalla normativa di settore, fra cui a mero titolo esemplificativo:

– formazione ADR del personale coinvolto nella filiera di trasporto;

– allestimento, segnalazione ed equipaggiamento ADR dei veicoli

– possesso del CFP – Certificato di Formazione Professionale da parte del conducente;

– utilizzo di imballaggi omologati;

– diciture specifiche sui documenti di trasporto merci/formulari rifiuti;

– obbligo di nomina del Consulente ADR ai sensi del D.lgs. 35/10, salvo eventuale possibilità di esenzione.

Alla luce di quanto sopra è opportuno provvedere ad una attenta valutazione della propria situazione aziendale che preveda, se del caso, l’adozione di misure specifiche per garantire la conformità alle nuove disposizioni.

 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.


Referente:

Dott.ssa Sara Bisagni - bisagni.s@rivisrl.it


Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23

Corsi in programmazione