Si informa che sulla G.U. del 27 maggio 2017 è stato pubblicato il Decreto 9 marzo 2017 n.68 “Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49)”, entrato in vigore dall’11 giugno 2017.
Le disposizioni del regolamento si applicano per la determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) indicate nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49, fatte salve le esclusioni stabilite agli articoli 3 e 40, comma 3 dal medesimo decreto legislativo (ad es. lampade a incandescenza; apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico; apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto legislativo).
La garanzia finanziaria è prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici (come definiti dall’art.4, c.1, lettera l) del D.Lgs. 14 marzo 2014, n.49). Per i RAEE professionali (come definiti dall’art.4, c. 1, lettera m) del D.Lgs. 14 marzo 2014, n.49), il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile è garantito attraverso l’organizzazione di sistemi individuali o con la partecipazione ai sistemi collettivi.
La garanzia finanziaria è prestata ogni anno in favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dal singolo produttore di AEE nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce. La garanzia finanziaria, della durata di un anno, è prestata al momento dell’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, di cui all’art.29 del D.Lgs. 49/2014. Per i produttori già iscritti al Registro la garanzia è prestata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. L’obbligo di prestazione della garanzia finanziaria, da parte del soggetto obbligato, permane fino all’avvenuta cancellazione dal Registro.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referenti:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax 0522/36.66.23