La Legge 11 marzo 2026 n. 34, entrata in vigore il 7 aprile 2026, introduce alcune modifiche rilevanti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, intervenendo su specifici ambiti del sistema delineato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. In merito, le disposizioni di maggiore interesse per le organizzazioni aziendali sono quelle riportate negli articoli seguenti:
Art. 9 - Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali
La deroga all'obbligo assicurativo viene estesa ai carrelli rientranti nella tipologia dell'art. 58, comma 2, lett. c) del codice della strada, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi. Analoga deroga vale per veicoli usati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico in ambito ferroviario, portuale e aeroportuale, purché coperti da una polizza di responsabilità civile verso terzi, diversa dall'assicurazione obbligatoria.
Art. 10 - Modelli semplificati di organizzazione e gestione, formazione dei lavoratori in CIG e semplificazioni amministrative
L'articolo introduce nel d.lgs. 81/2008 un nuovo comma all'art. 30, affidando all'INAIL l'elaborazione di modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI, con parametri precisi per l'applicazione aziendale.
La norma interviene inoltre sull'art. 37, includendo i periodi di cassa integrazione guadagni tra gli elementi da considerare e riscrivendo il comma 5 sulla formazione/addestramento. In questo modo viene infatti esteso e rafforzato il ruolo della formazione nei periodi di CIG, includendola espressamente tra le attività formative previste durante le misure di sostegno al reddito.
Art. 11 - Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile (smart working)
L'articolo inserisce nel d.lgs. 81/2008 il nuovo art. 3, comma 7-bis. Per il lavoro agile svolto in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità, in particolare quelli connessi all'uso dei videoterminali, passa attraverso la consegna al lavoratore e al RLS, almeno annuale, di una informativa scritta sui rischi generali e specifici. L'articolo collega inoltre la violazione dell'obbligo informativo al sistema sanzionatorio dell'art. 55.
La disposizione, fatta salva l’introduzione del relativo apparato sanzionatorio, risulta sostanzialmente in linea con quanto già stabilito dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81, in particolare dall’articolo 22, che prevede analoghi obblighi informativi e di collaborazione tra datore di lavoro e lavoratore. L’elemento di maggiore chiarimento introdotto dalla norma consiste nel ribadire che, nell’ambito del lavoro agile, gli obblighi a carico del datore di lavoro si concretizzano principalmente nella trasmissione dell’informativa sui rischi con cadenza annuale, senza comportare automaticamente ulteriori adempimenti quali la predisposizione di un DVR specifico per lo smart working o la valutazione dei rischi relativi al domicilio del lavoratore.
Art. 12 - Verifiche di attrezzature
L'articolo modifica l'Allegato VII del d.lgs. 81/2008: alla voce «Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato – verifica annuale» viene sostituita la dicitura «Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto – verifica triennale».
Le PLE erano già comprese tra le attrezzature soggette a verifica periodica ai sensi dell’allegato VII, in quanto ricondotte alla categoria dei «ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato», per le quali era prevista una verifica con cadenza annuale. Con la modifica introdotta, tali attrezzature vengono ora espressamente individuate e assoggettate a una periodicità di verifica triennale anziché annuale.
Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 11 marzo 2026 n. 34, le aziende sono quindi chiamate a prestare
particolare attenzione agli aggiornamenti normativi che incidono sugli obblighi informativi, sulle verifiche delle
attrezzature di lavoro e sulla gestione delle attività formative in materia di salute e sicurezza. Si invita pertanto a monitorare l’evoluzione applicativa delle disposizioni richiamate e ad adeguare, ove necessario, le procedure interne e gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Per un approfondimento completo del provvedimento e per la consultazione del testo integrale, è possibile fare
riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2026. Il testo della
legge è disponibile al seguente link: Testo della legge in Gazzetta Ufficiale.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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