Con due recenti sentenze della Cassazione pubblicate il 24 luglio 2018 viene chiarito in modo inequivocabile che i materiali da demolizione sono rifiuti speciali e come tali devono sottostare alla gestione normata dal Codice dell’Ambiente (Dlgs 152/06 e s.m.i.).
Trattasi in particolare di due ordinanze - la n.35042 e la n.35170 - con le quali la Sezione VII della Suprema Corte ha affermato che «In materia di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art.256, commi 1-3, del D.L.vo 152/2006, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti speciali, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, salvo che l’interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al “deposito temporaneo” o al “sottoprodotto”».
Quindi è onere di chi ha interesse all’applicazione della disciplina derogatoria prevista per il deposito temporaneo o per i sottoprodotti fornire dimostrazione dell’esistenza dei requisiti specifici previsti per tali disposizioni più favorevoli.
Relativamente all’istituto del sottoprodotto si precisa altresì che l’attività di demolizione edifici o strade non rientra tra i processi di produzione che possono dare origine a un sottoprodotto ex articolo 184-bis, Dlgs 152/06 e i relativi residui vanno quindi qualificati come rifiuti. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n.8848 del 23 febbraio 2018, che enuncia il principio secondo il quale l’attività di demolizione di manufatti non è finalizzata alla produzione di alcunché, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti (art.183, Dlgs 152/06) e non come sottoprodotti. Nel caso di specie l’imputato romagnolo effettuava attività di raccolta e stoccaggio di materiali (inerti, legno, ferro) provenienti da demolizione, senza le necessarie autorizzazioni invocando l’applicazione del regime di sottoprodotti. I Giudici hanno confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlsg 152/06 non potendo mai qualificare come sottoprodotti i materiali derivanti da demolizione.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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