Sulla G.U. S.G. n.139 del 18 giugno 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n.69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152”, in vigore dal 3 luglio 2018.
Con il decreto in argomento sono stabiliti i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152. Il “fresato d’asfalto” o conglomerato bituminoso oggetto del provvedimento è inteso quale: “il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso; dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso” (art.2 del decreto).
Gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che ricevono i rifiuti identificati dal CER 17.03.02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, e che intendono commercializzare in uscita dall'impianto materiali costituiti da “granulato di conglomerato bituminoso” qualificato come “non rifiuto” o “rifiuto cessato” (ex materia prima secondaria), a partire dal 30.10.2018 devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal DM 69/2018 sopra citato.
A tal fine, entro il 30.10.2018, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso (in procedura ordinaria – art. 208 - o semplificata – art.216 – del D.Lgs 152/06 e smi) dovranno presentare istanza/comunicazione di aggiornamento ai sensi dell'art. 6, c.1 del DM 69/2018. Ai sensi dell'art. 6, c.2 del DM 69/2018, dalla data di presentazione della istanza/comunicazione di aggiornamento - purché sia pervenuta alla SAC di ARPAE competente entro il 30.10.2018 -, alla data di perfezionamento dell'aggiornamento da parte della SAC competente l'impianto di recupero potrà attestare (attraverso la Dichiarazione di Conformità di cui all'allegato 2 del DM 69/2018) l'avvenuta cessazione della qualifica di rifiuto del granulato di conglomerato bituminoso prodotto nel rispetto dei criteri dell'art.3 (e quindi dell'All.1) e dei termini dell'art.4 del D.M. 69/2018.
Qualora l'istanza/comunicazione di aggiornamento venisse presentata successivamente al 30.10.2018 questo comporterà l'impossibilità di utilizzare la norma transitoria di cui all'art.6, c.2 e l'impianto di recupero non potrà attestare l'avvenuta cessazione della qualifica di rifiuto del granulato di conglomerato bituminoso prodotto fino all'ottenimento del provvedimento di aggiornamento da parte della SAC di ARPAE competente.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e per formulare un’offerta specifica per l’istanza di cui all’oggetto della presente.
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Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
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