A partire dal 1 giugno 2017 non è più possibile commercializzare miscele che non presentino l’etichettatura e l’imballaggio conforme al Regolamento CLP. La presente disposizione è valida per tutti i prodotti già immessi in commercio prima del 01 giugno 2015, ovvero già presenti a scaffale prima della suddetta data.
Il 31 maggio 2017 è infatti scaduto il periodo transitorio in cui era possibile utilizzare la vecchia etichettatura per tutti i prodotti già presenti a scaffale prima del 01 giugno 2015. Questo periodo transitorio era stato stabilito dal secondo paragrafo del comma 4 dell’art. 61 del regolamento (CE) n.1272/2008 che dispone quanto di seguito riportato: “In deroga al secondo comma dell'art. 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017”.
Per le scorte presenti a scaffale che presentino i vecchi simboli e diciture, sussiste l’onere di smaltimento o di rietichettatura e sostituzione dell’imballaggio ai sensi del Regolamento CLP. Nel processo di rietichettatura, le informazioni da riportare tramite i pittogrammi dovranno essere conformi a quelle presenti nelle schede di sicurezza e dovrà essere verificato che il materiale di imballaggio previsto dalla nuova etichettatura sia equivalente a quello precedentemente utilizzato nella vecchia.
Si ricorda che, in caso di smaltimento, questo deve essere eseguito conformemente alla normativa rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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