
A tutti i Sigg. Clienti
Si ricorda che come da Circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (n.2 del 22/05/2025) i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono attestare la presenza di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli, mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n.3 del 19 dicembre 2024. La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.
Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2025.
Le caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti sono stabilite dal Decreto Direttoriale n.253 del 12 dicembre 2024, che all’art.1 decreta che i sistemi di geolocalizzazione devono rilevare il percorso effettuato dall’autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell’autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato.
Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:
È responsabilità dei soggetti obbligati all’installazione del geolocalizzatore, verificare che il sistema impiegato sia conforme alle suddette specifiche tecniche e comunicarlo all’Albo: quest’ultimo ha il compito esclusivo di raccogliere le dichiarazioni sostitutive delle aziende.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it