Il precedente D.M. del 3 agosto 2015 si applica, con qualche eccezione, a quasi tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dei VVF riportate dall’allegato I al DPR 151:2011 e ha lo scopo di definire, in un oggettivo metodo progettuale, i principi generali della materia previsti dall’art. 15 del D. Lgs. 139/2006, riunendo in un testo unico tutte le norme di prevenzione incendi attualmente disponibili. Il progettista attribuisce all’attività esaminata tre profili di rischio provvedendo poi a compensare tali rischi con adeguate misure antincendio, mentre il Codice prevenzione incendi propone tre livelli di prestazione crescenti per ogni misura antincendio, in funzione ai livelli di rischio riscontrabili.
A seguito della recente emanazione del nuovo Decreto Ministeriale del 12 aprile 2019 e alle specifiche introdotte da tale decreto, il Codice diventa cogente (e non più facoltativo), a partire dal 21 ottobre 2019, per i nuovi edifici e lavorazioni, e la sua applicazione viene ampliata a un numero più esteso di attività (sempre di nuova realizzazione), soggette ai controlli di prevenzione incendi. Per gli interventi di modifica o ampliamento, il nuovo Codice sarà applicabile solo se le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento, sono compatibili con le prescrizioni del Codice stesso. Diversamente si continueranno ad applicare le norme vigenti di prevenzione incendi (declinate all’art. 5, co. 1-bis, del D.M. 03.08.2015 modificato). Rimane salva la possibilità per il titolare dell’attività di attuare comunque, per modifiche e/o ampliamenti, le prescrizioni del nuovo Codice all’intera attività su base volontaria. In base a quanto specificato dal D.M. 12.04.2019, dopo il 21 ottobre 2019 si manterrà comunque la possibilità di utilizzare, in fase di progettazione antincendio, le norme tradizionali di prevenzione incendi per le seguenti attività:
Si ricorda che i progetti antincendio già approvati dai comandi VVF mantengono comunque la loro validità con l’entrata in vigore del D.M. 12.04.2019. Allo stesso modo non vi è alcun obbligo di adeguamento, al nuovo decreto, per le attività non oggetto di modifiche sostanziali e che siano già in possesso di certificato di prevenzione incendi o che abbiano già prodotto la SCIA antincendio al Comando VVF.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni.
Referente:
Elisa Malavasi - malavasi.e@rivisrl.it
Tel. 0522/922475
Fax. 0522/366623