Con l’introduzione dell’obbligatorietà di un periodo di alternanza scuola - lavoro nel percorso scolastico degli studenti delle scuole superiori ricordiamo quelli che sono gli aspetti organizzativi e di responsabilità da tenere in considerazione qualora il Datore di Lavoro si renda disponibile ad ospitare gli studenti all’interno della propria azienda.
Obblighi del Dirigente scolastico:
Verifica le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola - lavoro e assicura le relative misure di prevenzione e gestione, garantendo sia la tutela degli allievi mediante strutture ospitanti sicure, sia la loro informazione - formazione.
Forma gli studenti con un corso sulla sicurezza a carattere generale.
Garantisce la Sorveglianza sanitaria ove necessario, di cui all’Art. 41 del D.lgs.81/08 e successive modifiche e integrazioni, mediante visita preventiva da parte del Medico Competente dell’istituzione scolastica o mediante specifiche convenzioni attivate dagli USR Uffici Scolastici Regionali con Aziende Sanitarie Locali o altre strutture pubbliche.
Assicura presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti.
Stipula una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
Designa un Tutor interno che sia adeguatamente formato in materia di Sicurezza sul Lavoro.
Obblighi dell’azienda:
Integra la formazione già erogata dalla scuola con una formazione specifica, informando l’allievo sui rischi generali e specifici dell’azienda, riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto.
Mette a disposizione i D.P.I. qualora la mansione svolta dall’allievo lo preveda.
Riguardo alla formazione:
La formazione generale spetta alla scuola e la sua durata non deve essere inferiore a 4 ore, deve trattare temi quali: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.
In merito alla Sorveglianza sanitaria degli allievi ricordiamo che la visita medica è prevista solo nei casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.
In particolare:
• Se nella scuola è presente il Medico Competente spetta a lui la certificazione dell’idoneità dello studente.
• Se a scuola non è presente il Medico competente resta inteso che la certificazione è a carico dell’impresa.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Per ogni informazione:
Referenti:
Danila Monticelli - monticelli.d@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax 0522/36.66.23