
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale del 20/04/2012 è stato pubblicato il D.P.R. 43/2012 relativo al Decreto sui gas fluorurati ad effetto serra, che disciplina l’attuazione del regolamento comunitario 842/2006/CE e dei Regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso. La norma è entrata in vigore il 05/05/2012.
In sostanza il decreto stabilisce che i tecnici e le imprese che eseguono interventi su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, estintori, antincendio e commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra, dovranno essere in possesso di specifica certificazione.
Essa verrà rilasciata da un Organismo di Certificazione appositamente accreditato, dopo il superamento di un esame teorico e pratico. La certificazione ottenuta, avrà una validità decennale terminati i quali dovrà essere rinnovata. Il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che le certificazioni rilasciate da Enti di Certificazione esteri nel nostro paese non saranno “automaticamente” ritenute valide, ma dovranno essere riconosciute dall’Autorità competente italiana.
Il decreto prevede altresì l’istituzione di un registro presso le CCIAA. A questo registro dovranno iscriversi le persone che svolgono attività su apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e antincendio che contengano almeno 3 Kg (o 6 Kg, se perfettamente sigillate) di gas fluorurati ad effetto serra.
Le Imprese che svolgono attività con i gas in esame, saranno certificate solo se dimostreranno all’Organismo un adeguato numero di operatori certificati e di dotazione di strumentazione, in relazione al volume di lavori previsto.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Referenti: Elisa Malavasi
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