mag 15

Con il Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012, il Governo ha approvato la proroga, per le Aziende con meno di 10 addetti, per l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi secondo le procedure ordinarie.

Pertanto le Aziende che, occupando fino a 10 addetti, si sono avvalse della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (Art. 29 comma 5 D.Lgs 81/2008) avranno tempo fino al 31 dicembre 2012 per redigere il Documento di Valutazione dei Rischi.

Lo studio rimane a disposizione per l’espletamento delle pratiche e per eventuali chiarimenti.

Referente: Geom. Damiana Bonini – bonini.d@rivisrl.it

Tel./Fax.: 0522/92.24.75

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mag 15

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale del 20/04/2012 è stato pubblicato il D.P.R. 43/2012 relativo al Decreto sui gas fluorurati ad effetto serra, che disciplina l’attuazione del regolamento comunitario 842/2006/CE e dei Regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso. La norma è entrata in vigore il 05/05/2012.

In sostanza il decreto stabilisce che i tecnici e le imprese che eseguono interventi su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, estintori, antincendio e commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra, dovranno essere in possesso di specifica certificazione.

Essa verrà rilasciata da un Organismo di Certificazione appositamente accreditato, dopo il superamento di un esame teorico e pratico. La certificazione ottenuta, avrà una validità decennale terminati i quali dovrà essere rinnovata. Il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che le certificazioni rilasciate da Enti di Certificazione esteri nel nostro paese non saranno “automaticamente” ritenute valide, ma dovranno essere riconosciute dall’Autorità competente italiana.

Il decreto prevede altresì l’istituzione di un registro presso le CCIAA. A questo registro dovranno iscriversi le persone che svolgono attività su apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e antincendio che contengano almeno 3 Kg (o 6 Kg, se perfettamente sigillate) di gas fluorurati ad effetto serra.

Le Imprese che svolgono attività con i gas in esame, saranno certificate solo se dimostreranno all’Organismo un adeguato numero di operatori certificati e di dotazione di strumentazione, in relazione al volume di lavori previsto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Referenti: Elisa Malavasi

Tel./Fax.: 0522/92.24.75

e-mail: malavasi.e@rivisrl.it

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mag 09

Con il Codice Ambientale (D.Lgs.152/06) e i successivi correttivi sono state introdotte alcune importanti novità per attività di MANUTENZIONE DEL VERDE che qui si ricordano e segnalano.

  • I soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi hanno l’obbligo di regolare iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art.212, comma 8 del D.Lgs.152/06 (cosiddetta iscrizione semplificata). Il giardiniere si configura come produttore di rifiuti non pericolosi in quanto soggetto la cui attività produce rifiuti (sfalci e potature), siano essi gli sfalci del prato di un privato o le risulte della potature del parco pubblico. Da ciò discende il primo obbligo per il giardiniere: iscrizione per la raccolta e trasporto dei propri rifiuti come “TRASPORTO RIFIUTI PROPRI” – art.212 comma 8 alla Sez. Reg.le Albo Gestori Rifiuti.
  • Si ricorda altresì che per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (di cui all’art.212, comma 8 del D.Lgs.152/06) e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) devono accompagnare il trasporto con un formulario di identificazione (art.193 D.Lgs.152/06). Esclusione all’obbligo sopra ricordato si configura per il trasporto di rifiuti urbani effettuati dal produttore degli stessi al centro di raccolta (di cui all’art.183 c.1 lett.mm D.Lgs.152/06) denominata nel passato isola o stazione ecologica attrezzata. Da ciò discende il secondo obbligo per il giardiniere: nel caso di conferimento dei propri rifiuti ad un soggetto autorizzato (ad es. impianto di compostaggio) per ogni conferimento di rifiuti deve essere presentato formulario di identificazione rifiuti, non previsto per la consegna a centro di raccolta. In questo ultimo caso si ricordano le nuove procedure di conferimento (ai sensi D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.) ai centri di raccolta, che prevedono la compilazione di apposito MODULO.
  • Riguardo alla compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti sono esclusi (modifica introdotta dal D.Lgs. n.121/2011, art.4, c.1, lett.b) gli imprenditori agricoli (di cui all’art.2135 del C.C.) e le imprese edili che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi (di cui all’art.184, c.3 lett.b). La modifica normativa non esclude quindi l’attività di manutenzione del verde. Da ciò discende il terzo obbligo per il giardiniere: tenuta del registro di carico e scarico con obbligo di annotazione dei rifiuti prodotti (carico) e conferiti (scarico) ad un soggetto autorizzato, con annotazioni da effettuare almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo (art.190 D.Lgs.152/06).
  • Per ultimo si ricordano gli adempimenti relativi al Catasto Rifiuti (di cui all’art.189 D.Lgs.152/06) e in particolare l’obbligo di comunicazione con apposito modello SISTRI (EX MUD), nonché l’iscrizione al SISTRI (ai sensi D.M. 52/2011). Si ricorda che i soggetti, che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, dovevano presentare la dichiarazione SISTRI (entro il 30 aprile 2012). Tra i soggetti interessati rientrano i produttori di rifiuti non pericolosi provenienti da attività artigianale con più di dieci dipendenti. Da ciò discende il quarto obbligo per il giardiniere: nel caso l’impresa di manutenzione del verde abbia un numero di dipendenti superiore a 10 deve effettuare la relativa comunicazione nonché la dovuta iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI (ai sensi art.3 c.1 lett.b D.M. 18/02/2011 n.52).

Lo studio è a disposizione per fornire la necessaria consulenza in merito:

  • all’iscrizione al trasporto rifiuti propri (art.212 c.8 D.Lgs.152/06);
  • all’acquisto e vidimazione dei registri e dei formulari;
  • alle nuove procedure di conferimento ai centri di raccolta;
  • nonché alla formazione per la tenuta della contabilità ambientale (compilazione registri e formulari di trasporto);

e per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Referente: Dott.ssa Erika Montanari

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